GSE: ruolo e attività
Il Gestore dei Servizi Elettrici, ex GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) è una società posseduta interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l’erogazione di incentivi economici volti a favorire e sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro Paese: solare FV e termico in primis.
Il Gestore è nato il 1° novembre 2005 quando sono state trasferite a Terna S.p.A. le attività di gestione della rete di trasmissione nazionale fino ad allora svolte dal Gestore della Rete di Trasmissione.
La nuova denominazione del Gestore è stata voluta per rispecchiare in modo coerente, anche nella denominazione, la missione svolta dall’ente.
Le attività inizialmente attribuite al GSE dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 maggio 2004 riguardano principalmente le seguenti aree:
1 - Attività, rapporti giuridici e personale impegnato nella compravendita dell'energia e nell’emissione e verifica dei certificati verdi;
2 - Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche alternative, come riportato nella Direttiva Europea 2001/77/CE;
3 - Gestione delle partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. (GME SpA) ed Acquirente Unico S.p.A. (AU SpA), costituite e detenute interamente dal Gestore della Rete di Trasm. Naz.
4 - Sviluppo e promozione della produzione elettrica da pannelli fotovoltaici;
5 - Qualifica degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
6 - Gestione della generazione elettrica distribuita sul territorio attraverso il ritiro di energia e lo scambio sul posto.
Cosè il CIP 6?
E’ il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi adottato il 29 aprile 1992 e pubblicato sulla G.U. n°109 del 12 maggio 1992.
Grazie a questa delibera sono stati stabiliti i prezzi spettanti ad alcuni impianti alimentati da fonti rinnovabili e “assimilate” (ovvero fonti di vario tipo, non previste espressamente dalla normativa europea in materia), selezionati tramite apposite graduatorie.
In conseguenza della delibera del Comitato, i produttori di energia elettrica da fonti verdi possono avvalersi del diritto di rivenderla al Gestore ad un prezzo superiore a quello di mercato.
I costi di tale incentivo vengono finanziati mediante un sovrapprezzo del 6-7% del costo dell'energia elettrica, che viene addebitato direttamente ai consumatori finali nel conteggio di tutte le bollette.
Il valore dell'incentivo viene aggiornato trimestralmente ed i valori (in €/MWh) sono pubblicati sul sito del GSE.
Conto energia
E’ il meccanismo d’incentivazione per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica nazionale ed ha una durata di 20 anni dal momento in cui viene stipulato.
Grazie a questi incentivi il gestore o il proprietario di un impianto riceverà una remunerazione che, per ogni kW prodotto, potrà variare da 34,6 a 47 centesimi a seconda del tipo di impianto realizzato: più piccolo sarà l’impianto (fino a 3 kWp), più alta sarà la tariffa incentivante.
Un discorso analogo si può fare per l’integrazione dei pannelli: maggiore sarà l’integrazione, maggiore sarà anche l’incentivo percepito.
E’ importante però tenere presente che ogni anno la tariffa subisce delle piccole riduzioni percentuali: per 2010 è stata ridotta del 2% rispetto a quella del 2009.
Il Conto Energia ha avuto inizio nel 2005 (DM 28/07/2005), è stato poi modificato nel 2006 (DM 06/02/2006) per arrivare il 19 febbraio 2007 alla versione quello tuttora in vigore (DM 19/02/2007).
Questo meccanismo incentivante ha come obiettivo i 1200 MWp installati, soglia raggiunta e superata già a fine giugno 2010.
Alla tariffa incentivante si aggiunge il meccanismo dello Scambio sul Posto oppure la vendita dell’energia autoprodotta al mercato.
Scambio sul posto
Tra i servizi offerti dal Gestore c’è lo Scambio sul Posto (Del. Aeeg n. 74/08) che permette al richiedente (titolare o gestore di un impianto fv) di immettere in rete l’energia elettrica prodotta e non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi azzerando in questo modo i costi delle bollette per l’energia elettrica.
Lo scambio è conveniente rispetto alla vendita diretta di energia per chi possiede un sistema fotovoltaico che produce una quantità di energia pari a quanta ne consuma direttamente l’utente.
Grazie a questa opzione l’eventuale differenza tra quanto viene prodotto e quanto consumato non viene remunerata in euro, ma viene trasformata in un credito che resterà attivo negli anni successivi.
Si può applicare agli impianti di potenza inferiore a 200 kWp solo se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, mentre per quelli entrati in funzione prima il limite è fissato a 20 kWp.
Vendita di energia in rete
Se un impianto è stato dimensionato per produrre una quantità di energia molto superiore a quella necessaria al produttore (proprietario dell’impianto) conviene senza dubbio scegliere l’opzione della vendita di energia sul mercato.
La vendita può essere “indiretta” (opzione più diffusa) se viene ceduta al Gestore al prezzo di mercato relativo alla zona in cui è collocato il sistema solare e, in questo caso si parla di ritiro dedicato.
L’altra opportunità prevista è quella della vendita “diretta” che prevede la vendita di energia in borsa (opzione possibile solo dopo l’iscrizione al mercato dell’energia elettrica gestito dal Gestore del Mercato Elettrico, il GME).
Certificati Verdi e Tariffa Omnicomprensiva
Come promotore principale delle fonti rinnovabili è stato affidato al GSE anche il rilascio di certificati verdi e la gestione della tariffa omnicomprensiva.
Lo stesso Gestore ha fornito una definizione precisa di entrambe le opportunità.
“I Certificati Verdi sono titoli negoziabili che attestano la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e rappresentano un beneficio per l'Operatore in quanto sono utilizzabili per ottemperare all'obbligo di immissione nel sistema elettrico di una quota di energia elettrica da fonte rinnovabile.
La tariffa omnicomprensiva (comprensiva cioè dell'incentivo e del ricavo da vendita dell'energia) è applicabile, su richiesta dell'Operatore, agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW e di potenza elettrica non superiore a 0,2 MW per gli impianti eolici, per i quantitativi di energia elettrica netta prodotta e contestualmente immessa in rete”.